Pubblicato il D. Lgs. 159/01.08.2016: Sicurezza e salute lavoratori rischi da agenti fisici.
DLgs 159/2016 "Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fi sici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE".
Il 2 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs 159/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18/08/2016, che abroga la direttiva 2004/40/CE e che attua la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
Tali disposizioni riguardano la protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
Il decreto modifica il testo del D.Lgs 81/08 ed in particolare riscrive gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 e aggiunge l’articolo 210-bis. Inoltre viene modificato l'allegato XXXVI
Il decreto recepisce la direttiva CEE 2013/35/UE e riscrive le disposizioni per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dagli effetti biofisici diretti ed indiretti , a breve termine, provocati dai campi elettromagnetici - con frequenza da 0 Hz a 300 GHz.
Si intendono per effetti diretti gli effetti sul lavoratore che è sottoposto all'azione del campo elettromagnetico e possono essere: riscaldamento dei tessuti; stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali con la possibile presenza di vertigini e fosfeni fino ad arrivare all’influenza della capacità cognitive. Vi è anche la possibilità di presenza di corrente negli arti.
sono invece effetti indiretti quegli effetti provocati sugli oggetti quali ad esmpio attrezzature o dispositivi medici impiantati, oppure che possono creare un rischio propulsivo su oggetti ferromagnetici. In alcuni casi particolari possono creare un innesco per gli esplosivi. I campi elettromagnetici possono creare correnti di contatto, scariche elettriche o campi indotti che possono quindi provocare scintille; se tali scintille sono in un ambiente con pericolo di esplosione possono dare origine ad un incendio o ad un’esplosione.
Vengono introdotte nuove definizioni
Le definizioni sono riportate al nuovo articolo 207 del D.Lgs 81/08.
“Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti.
“VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare.
“VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali.
“valori di azione (VA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo.
Nell’allegato XXXVI, parte II del Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni:
per i campi elettrici, per “VA inferiori” e “VA superiori” s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo.
per i campi magnetici, per “VA inferiori” s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “VA superiori” i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.
Obblighi per i datori di lavoro
Il datore del lavoro deve assicurarsi che i lavoratori non siano esposti a campi elettromagnetici superiori ai VLE sanitari e sensoriali che sono indicati nell’allegato XXXVI parte II (non termici) e III (termici) del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.. Per dimostrare la non esposizione del lavoratore deve procedere alla valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione (si veda articolo 209 del D.Lgs 159/16 che modifica il vecchio articolo 209 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.).
IMPORTANTE: se uno o più dei valori limite di esposizione VLE (si considera che i VLE sono rispettati se il datore di lavoro dimostra che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati) risulta, dalla valutazione, superato il Datore di Lavoro deve "elaborare ed applicare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari".
Il datore di lavoro (art. 212) può richiedere delle deroghe al Ministero del Lavoro o delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute delle deroghe.
le modalità di richiesta di tali deroghe devono essere stabilite con apposito decreto
Se si vuole richiedere la deroga di cui al punto 1 dell'art. 212 il Datore di Lavoro deve:
1. informare il RLS
2. erogare l’adeguata formazione, informazione ed addestramento ai lavoratori esposti ed al RLS
3. predisporre procedure di gestione dei movimenti
4. comunicare il superamento agli enti di vigilanza territoriali (i dati da comunicare sono indicati al comma 6 dell’articolo 208 del D.Lgs 159/16 che sostituisce l’articolo 208 comma 6 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.)
Prevenzione e protezione
La programmazione degli interventi deve tener conto:
a) di altri metodi di lavoro con minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza deve:
1. essere svolta dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili
2. essere svolta una volta l’anno o con periodicità inferiore se definita dal Medico Competente.