
Sistema di protezione generale e protezione di interfaccia
Nuova delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
E
' stata pubblicata il 22 dicembre scorso la nuova delibera dell'AEEG 786/16 riguardante "Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo" (scarica il testo della delibera).
La nuova delibera disciplina le tempistiche per l'applicazione delle disposizioni stabilite dalla nuova edizione norma CEI 0-21 e dalla variante V2 alla norma CEI 0-16.
Verifiche al sistema di protezione di interfaccia
Il dispositivo di protezione di interfaccia è presente all’interno degli inverter oppure esternamente ed è responsabile del comando di distacco dell’impianto fotovoltaico al fine di proteggere la rete elettrica nazionale.
La delibera individua le seguenti scadenze
Impianti connessi in media od in bassa tensione fino al 31/12/2009:
Verifica da eseguire entro l'ultima data tra:
· 30/09/2017
· 5 anni dall'ultima verifica documentata (effettuata prima del 23/12/2016)
Impianti connessi in media od in bassa tensione tra il 01/01/2010 ed 30/6/2012:
Verifica da eseguire entro l'ultima data tra:
· 31/12/2017
· 5 anni dall'ultima verifica documentata (effettuata prima del 23/12/2016)
Impianti connessi in media od in bassa tensione tra il 01/07/2012 ed 31/7/2016:
Verifica da eseguire entro l'ultima data tra:
· 31/03/2018
· 5 anni dall'entrata in esercizio
· 5 anni dall'ultima verifica documentata (effettuata prima del 23/12/2016)
Le verifiche dovranno essere eseguite con cassetta prova relè per le SPI esterne e mediante autotest per quelle interne agli inverter.
L'evidenza dell'avvenuto controllo dovrà essere inviata all'Ente Distributore per via elettronica (Portale).
La Delibera impone che il GSE, a seguito della notifica dell'Ente Distributore (es. E-Distibuzione) della mancata verifica, sospenda l'incentivo, lo Scambio sul posto o Ritiro dedicato fino al ricevimento della verifica.
Il Distributore, trascorsi due mesi a seguito di un eventuale secondo avviso, ha la facoltà di scollegare l'impianto fotovoltaico.
Verifiche al sistema di protezione generale
Il dispositivo di protezione generale ha lo scopo di limitare gli effetti di un guasto della rete di utente sulla rete pubblica. in bassa tensione è rappresentato dall'interruttore generale mentre il media tensione è costituito da un dispositivo che è dotato dalle protezioni di sovracorrente (50 e 51) e dalle protezioni per guasto a terra (51N e 67N).
La variante V2 della norma CEI 0-16 prevede che anche il dispositivo di protezione generale sia testato con periodicità quinquennale. La delibera 786/16 non si occupa del SPG.
Dunque in mancanza di pronunciamento (per ora) dell'Autorità, sulla base di quanto già previsto dalle norme.
Dunque per ora le verifiche quinquennali al SPG sono da effettuarsi solo per gli impianti connessi dal 1° agosto 2016 fatto salvo l'obbligo generico per l'utente di eseguire tutte le verifiche e i controlli per garantire il corretto funzionamento delle protezioni.
Restiamo in attesa di un nuovo pronunciamento dell'AEEG.
Protezione di interfaccia interna all'inverter
La nuova norma CEI 0-21 si è allineata alla EN 50438 e prevede che il dispositivo di interfaccia sia esterno agli inverter per impianti di potenza superiore a 11.08kW (la precedente edizione fissava invece il limite di 6kW).
In merito a questo argomento la delibera 786/16 prevede che:
fino al 30 giugno 2017 per impianti di produzione fino a 6kW si possono usare inverter di vecchio con SPI interno, oppure inverter conformi alla nuova norma ed SPI interno fino a 11.08kW
dal 1° luglio 2017 si potranno usare solo inverter di tipo nuovo (conformi alla nuova edizione della CEI 0-21) ed SPi interno agli inverter fino a 11.08kW.
Impianti plug and play
La vecchia edizione della norma CEI 0-21 prevedeva che per impianti di potenza inferiore a 1kW si applicassero le regole degli impianti passivi (comunque anche per tali impianti si applica il TICA e si deve sempre seguire la procedura per gli utenti attivi relativamente alla connessione).
Con la nuova edizione della CEI 0-21 tale limite è scomparso e dunque anche un impianto di pochi Watt è considerato attivo.
Fino al 30 giugno 2017 per gli impianti attivi fino a 1kW non si applicheranno le regole tecniche per gli utenti attivi (fatta salvo, come già detto, la procedura per la connessione secondo quanto stabilito dal TICA). Dal 1 ° luglio 2017 invece si applicheranno le disposizioni per gli utenti attivi anche per impianti di potenza inferiore a 1kW.